IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che autorizza il recepimento, in via regolamentare della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Udito il parere del Consiglio di Sta to, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi', ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico; b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione e' dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili; c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva puo' essere provocata unicamente da una fuga accidentale di gas; d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; e) alle navi marittime e alle unita' mobili offshore, nonche' alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita'; f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile; g ) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEE. 5. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "apparecchi" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione; b) "sistemi di protezione", i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione e' arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome; c) "componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma; d) "atmosfera esplosiva", la miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata; e) "atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera eplosiva a causa delle condizioni locali ed operative; f) "gruppo di apparecchi I", gli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti di superficie, esposti a rischio di sprigionamento di grisu' ovvero di polveri combustibili, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I; g) "gruppo di apparecchi II" gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti esposti ai rischi di atmosfere esplosive, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I; h) "impiego conforme alla destinazione" l'uso in conformita' alla destinazione prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle lettere f) e g), nonche' alle indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per un corretto funzionamento degli stessi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislat ivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - La legge 2 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989". - La direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed e' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 100/1 del 19 aprile 1994. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in mate ria di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. - Il trattato CEE, art. 223, paragrafo 1, lettera b), cosi' recita: "1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: a ) (omissis); b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari".