IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo  4  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  che
autorizza  il  recepimento,  in  via  regolamentare  della  direttiva
94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  23  marzo  1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati  a  essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; 
  Udito il parere del Consiglio di Sta  to,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Campo di applicazione e definizioni 
  1. Il presente regolamento, con i relativi allegati  che  ne  fanno
parte integrante,  si  applica  agli  apparecchi  ed  ai  sistemi  di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva. 
  2. Rientrano nel campo di  applicazione  del  presente  regolamento
anche i dispositivi di  sicurezza,  di  controllo  e  di  regolazione
destinati  ad  essere   utilizzati   al   di   fuori   di   atmosfere
potenzialmente  esplosive,  necessari   o   utili   per   un   sicuro
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione,  al  fine
di evitare rischi di esplosione. 
  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi',
ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva. 
  4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: 
  a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi  in  ambiente
medico; 
  b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il  pericolo  di
esplosione  e'  dovuto  esclusivamente  alla  presenza   di   materie
esplosive o di materie chimiche instabili; 
  c) agli apparecchi destinati ad impieghi in  ambiente  domestico  e
non  commerciale,  ove  un'atmosfera  potenzialmente  esplosiva  puo'
essere provocata unicamente da una fuga accidentale di gas; 
  d) ai dispositivi di  protezione  individuale  di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; 
  e) alle navi marittime e alle unita' mobili offshore, nonche'  alle
attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita'; 
  f) ai  mezzi  di  trasporto,  quali  veicoli  e  i  loro  rimorchi,
destinati unicamente al trasporto di persone  per  via  aerea,  sulle
reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e  ai  mezzi  di
trasporto di merci per via aerea,  su  reti  stradali  o  ferroviarie
oppure per via navigabile; 
  g ) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera
b), del trattato CEE. 
  5. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) "apparecchi" le macchine, i materiali,  i  dispositivi  fissi  o
mobili, gli organi di comando,  la  strumentazione  e  i  sistemi  di
rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati
alla produzione, al trasporto, al deposito,  alla  misurazione,  alla
regolazione e  alla  conversione  di  energia  e  al  trattamento  di
materiale e che, per via delle potenziali  sorgenti  di  innesco  che
sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione; 
  b)  "sistemi  di  protezione",  i  dispositivi,  incorporati  negli
apparecchi  o  separati  da  essi,  diversi  dai   componenti   degli
apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione  e'  arrestare  le
esplosioni o circoscrivere  la  zona  da  esse  colpita,  se  immessi
separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome; 
  c) "componenti" i  pezzi  essenziali  per  il  funzionamento  degli
apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma; 
  d) "atmosfera esplosiva", la miscela, in  condizioni  atmosferiche,
di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri nella  quale,  dopo  l'innesco,  la  combustione  si  propaga
all'insieme della miscela non bruciata; 
  e) "atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile di
trasformarsi in atmosfera eplosiva a causa delle condizioni locali ed
operative; 
  f) "gruppo di apparecchi I", gli apparecchi destinati ai lavori  in
sotterraneo nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti  di
superficie, esposti a rischio di sprigionamento di grisu'  ovvero  di
polveri  combustibili,  individuati  secondo   i   criteri   di   cui
all'allegato I; 
  g) "gruppo di apparecchi II" gli  apparecchi  destinati  ad  essere
utilizzati in altri siti esposti ai rischi  di  atmosfere  esplosive,
individuati secondo i criteri di cui all'allegato I; 
  h) "impiego conforme alla destinazione" l'uso in  conformita'  alla
destinazione prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle  lettere
f)  e  g),  nonche'  alle  indicazioni  fornite  dal  fabbricante   e
necessarie per un corretto funzionamento degli stessi. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   della   legge,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  La  legge    23 agosto 1988, n. 400,   reca disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.  L'art. 17 cosi' recita:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislat ivi recanti  norme di  principio, esclusi
          quelli  relativi    a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - La legge  7 agosto 1990, n.  241, reca nuove norme   in
          materia  di procedimento   amministrativo e  di  diritto di
          accesso ai  documenti amministrativi.
            -   La   legge   2   febbraio    1996,   n.   52,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle  Comunita' europee    -
          legge comunitaria  1994.  L'art. 4  cosi' recita:
            "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
          regolamentare).   - 1.   Il  Governo  e'    autorizzato  ad
          attuare  in  via   regolamentare, a norma degli articoli 3,
          comma 1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
          le  direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          citata legge n. 86 del 1989".
            -  La  direttiva  94/9/CE  del   Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 23 marzo  1994, concerne  il  ravvicinamento
          delle    legislazioni degli Stati   membri   relative  agli
          apparecchi  e  sistemi  di  protezione destinati ad  essere
          utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva, ed e'
          stata pubblicata in   Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea n. L 100/1 del 19 aprile 1994.
           Note all'art. 1:
            -  Il decreto  legislativo 4 dicembre 1992, n.  475, reca
          attuazione della direttiva  89/686/CEE del   Consiglio  del
          21  dicembre   1989, in mate  ria di  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli Stati  membri relative  ai  dispositivi
          di protezione individuale.
            -  Il  trattato  CEE,  art. 223, paragrafo 1, lettera b),
          cosi' recita:
            "1.  Le   disposizioni del  presente trattato  non ostano
          alle norme seguenti:
               a ) (omissis);
            b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che  ritenga
          necessarie  alla  tutela  degli interessi essenziali  della
          propria sicurezza e che si riferiscano   alla produzione  o
          al  commercio di armi,  munizioni e materiale bellico; tali
          misure non devono alterare   le condizioni  di  concorrenza
          nel  mercato  comune per quanto riguarda i prodotti che non
          siano destinati a fini specificamente militari".